L’ accesso civico previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 è semplice o generalizzato:
Il principio su cui fondano entrambi gli istituti è uguale: tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. L’istanza di accesso civico non richiede motivazione. L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Nella sezione l'amministrazione pubblica le informazioni relative al nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, le modalità per l’esercizio del diritto, gli Uffici competenti e l’elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto, data richiesta, esito e data decisione (articolo 5, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 – articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990 – Linee guida Anac 1309/2016).
Accesso civico a documenti, informazioni e dati dell’Ufficio Giudiziario
L’inclusione degli Uffici giudiziari tra gli uffici destinatari di richieste di accesso civico necessita di una precisazione ben evidenziata nelle Linee Guida ANAC in cui si rappresenta che:
“l’accesso generalizzato riguarda atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un’attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale. Esulano, pertanto, dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L’accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito…”.
La disciplina dell’accesso generalizzato, quindi riguarda anche dati, informazioni e documenti detenuti dagli uffici giudiziari, purché non si riferiscano ad uno specifico procedimento giurisdizionale, valendo in tale ultimo caso le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali che disciplinano l’attività processuale.