In ossequio osservazioni formulate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato in sede di controllo annuale del rendiconto e delle conseguenti disposizioni di servizio rivolta dalla Dirigenza congiunta dell’Ufficio a Magistrati e Segreterie, si comunica quanto segue:
- la ricevuta rilasciata dagli eventuali collaboratori nei casi autorizzati dal magistrato che ha conferito l’incarico e le relative quietanze, se di importo superiore ad euro 77,47, devono assolvere l’imposta di bollo;
- nel caso di collaboratore che rilasci una ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai fini dell’esonero dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e dai conseguenti versamenti contributivi anche per la parte dovuta dal committente, deve sempre essere allegata una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 nella quale si attesti di non aver superato la soglia di 5.000 euro nell’anno solare quale somma di tutti i compensi occasionali percepiti, debitamente sottoscritta e corredata da copia del documento di identità;
- nell’ipotesi in cui il collaboratore riceva un compenso superiore ad euro 3.000, dovrà essere attestato anche che il pagamento non è in contanti (art.49 D. Lgs. 231/07).
Si precisa che tale documentazione dovrà essere prodotta unitamente alla richiesta di liquidazione da redigersi obbligatoriamente a mezzo la funzionalità “Istanza web” per il cui utilizzo si rimanda a indicazioni e istruzioni pubblicate sul sito istituzionale della Procura generale; in mancanza le segreterie dovranno rifiutare l’istanza.