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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Istanza concessione misure alternative alla detenzione

Istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione per condannati liberi

Cos'è

La proposizione della istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione (detta anche istanza di sospensione) va depositata a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione emesso, ai sensi dell’art. 656 co 5 c.p.p., nei confronti di condannati liberi.

La proposizione della istanza consente alla Procura Generale di non revocare il decreto di sospensione dell’esecuzione della pena fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Normativa di riferimento: Art. 656 co 5 e 8 c.p.p., art. 47 e ss Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento Penitenziario).

Chi può richiederlo

Il condannato e/o il suo difensore.

Come si richiede

Nei trenta giorni dal ricevimento della notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, l’istanza va presentata a questa Procura Generale Ufficio Esecuzioni penali che la trasmetterà, per la decisione, al Tribunale di Sorveglianza in sede. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni comporta, ai sensi dell’art. 656 co 8 c.p.p., la revoca del decreto di sospensione e l’emissione di un provvedimento con il quale si ordina alle forze di polizia di trarre in arresto in condannato.

La istanza si presenta in carta libera. Va allegata documentazione a sostegno (esempi: certificazione medica attestante particolari condizioni di salute per le quali il condannato risulti non compatibile con l’espiazione della condanna in regime carcerario, certificato di lavoro, frequenza di percorsi riabilitativi da tossico dipendenze, condizioni particolari familiari etc), espressa dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal condannato, eventuale nomina di difensore di fiducia per la fase dell’esecuzione qualora si intenda essere assistiti da altro legale diverso da quello della fase del giudizio, copia del documento di identità.

LA ISTANZA PUÒ ESSERE PRESENTATA SOLO UNA VOLTA.

Una volta presentata l’istanza presso la Procura Generale, essa sarà trasmessa al Tribunale di Sorveglianza in sede il quale, dopo averla registrata e averle assegnato un numero di registro denominato Sius, fisserà una udienza nella quale, valutate le motivazioni e la documentazione a sostegno prodotta dal condannato e/o dal suo difensore, deciderà se ammettere il condannato ad un regime di espiazione della condanna alternativo alla detenzione, ovvero di respingere la istanza.

A seguito della ordinanza, che verrà notificata al condannato e al suo difensore, verrà emesso da questa Procura Generale un ordine di sottoposizione alla misura. Nel solo caso in cui il condannato venga ammesso al regime dell’affidamento in prova ai servizi sociali, egli dovrà recarsi all’Ufficio esecuzioni penali esterne (UEPE) indicato dal Tribunale di Sorveglianza nei termini dallo stesso indicati. 

Dove

Procura Generale della repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
Nuovo Palazzo di Giustizia Piazza Falcone e Borsellino, Torre C,  piano 10,  stanza 5

dalle ore 08.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni esclusa la domenica, o a mezzo PEC inviandole esclusivamente presso il domicilio digitale di questa Procura Generale della Repubblica al seguente indirizzo PEC: depositoattipenali.pg.napoli@giustiziacert.it .

Competenza

Esclusivamente alla Procura Generale che ha emesso l’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione ai sensi dell’art. 656 co 5 c.p.p.. Sarà cura, e dovere, di questo Ufficio trasmetterla per competenza al Tribunale di Sorveglianza competente.

Costi

Nessun costo per il deposito della istanza. Per il rilascio dell’attestazione del deposito della stessa, trattandosi di una certificazione, sarà necessario versare € 3,92 in marche amministrative o esibendo ricevuta di pagamento PagoPA

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