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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Accesso ai documenti amministrativi ex. L. 241/90

Diritto di visionare e ottenere copia di atti amministrativi, con richiesta motivata, secondo la Legge 241/1990.

Cos'è

L’ accesso documentale è disciplinato dalla Legge 241/90 e successive modifiche. Per diritto di accesso documentale si intende il diritto di prendere visione di un determinato atto o documento amministrativo e di ottenerne copia, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. Ne sono titolari. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

Chi può richiederlo

Tutti gli interessati, cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso

Come si richiede

  • Deposito a mani presso segreteria amministrativa competente
     
  • A mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo:
    Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
    Piazza Porzio – Nuovo Palazzo di Giustizia
    80143 Napoli (NA)
    All’istanza occorre allegare fotocopia della carta di identità del richiedente.
     
  • A mezzo posta elettronica:
    Posta Elettronica Ordinaria: pg.napoli@giustizia.it
    Posta elettronica certificata: prot.pg.napoli@giustiziacert.it
    All’istanza occorre allegare fotocopia della carta di identità e inserire nell'oggetto della email "Richiesta di accesso civico generalizzato".

Dove

Presso l’Ufficio Personale di Magistratura al seguente indirizzo: ufficiogestionepersonale.pg.napoli@giustizia.it

Competenza

Presso la segreteria che gestisce il procedimento amministrativo cui afferisce la richiesta in caso di deposito a mani proprie: vedi sito sezione Uffici

Costi

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Tempi

Entro trenta giorni dal deposito o dalla ricezione della richiesta il Responsabile del procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti e valutazioni, adotta un provvedimento di accoglimento, differimento o diniego e lo comunica all'interessato.

Strumenti di tutela

Avverso la decisione di non accoglimento, differimento o diniego, ovvero decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza completa di ogni suo elemento, il richiedente può presentare, nell'ulteriore termine di trenta giorni, ricorso o richiesta di riesame alla Commissione per l'accesso nei casi di cui all'art. 27 della Legge n. 241/90, oppure ricorso al TAR.

Moduli

modulo accesso documentale 241 90

 

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