Diritto di visionare e ottenere copia di atti amministrativi, con richiesta motivata, secondo la Legge 241/1990.
L’ accesso documentale è disciplinato dalla Legge 241/90 e successive modifiche. Per diritto di accesso documentale si intende il diritto di prendere visione di un determinato atto o documento amministrativo e di ottenerne copia, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. Ne sono titolari. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Tutti gli interessati, cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso
Presso l’Ufficio Personale di Magistratura al seguente indirizzo: ufficiogestionepersonale.pg.napoli@giustizia.it
Presso la segreteria che gestisce il procedimento amministrativo cui afferisce la richiesta in caso di deposito a mani proprie: vedi sito sezione Uffici
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
Entro trenta giorni dal deposito o dalla ricezione della richiesta il Responsabile del procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti e valutazioni, adotta un provvedimento di accoglimento, differimento o diniego e lo comunica all'interessato.
Avverso la decisione di non accoglimento, differimento o diniego, ovvero decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza completa di ogni suo elemento, il richiedente può presentare, nell'ulteriore termine di trenta giorni, ricorso o richiesta di riesame alla Commissione per l'accesso nei casi di cui all'art. 27 della Legge n. 241/90, oppure ricorso al TAR.