L’art. 49 D.P.R. 115/2002 stabilisce che agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
Ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 115/2002, la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 30 maggio 2002). Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti e tengono conto della natura pubblicistica dell'incarico.
Il ricorso alle liquidazioni in base al criterio delle vacazioni deve ritenersi un criterio a carattere residuale (art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319 e art. 1 dell’allegato al D.M. 30 maggio 2002), la cui applicazione è consentita solo nel caso in cui non sia possibile la determinazione degli onorari ricorrendo alle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi, di quelli variabili e di quelli a percentuale (art. 50 DPR 115/2002).
La vacazione è di due ore.
L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L’onorario per la vacazione non si divide per metà; trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente.
Non possono essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Il limite del riconoscimento di un numero massimo di quattro vacazioni giornaliere attribuibili all’ausiliario non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve risultare dagli atti e dal verbale delle operazioni il numero delle vacazioni.
Il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione (art. 4 Legge 8 luglio 1980, n. 319)
Con sentenza n. 16 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980 n. 319 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Pertanto, per le vacazioni successive alla prima, l’importo da considerare per singola vacazione è pari ad euro 14,68.
Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita 8 art 51 D.P.R. 115/2002).
Gli onorari fissi e variabili, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 115/2002, possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato al momento del conferimento dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 52 DPR 115/2002, per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Ai sensi dell’art. 52 DPR 115/2002, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.
Le proroghe devono essere richieste entro il termine previsto per il deposito nell’atto di nomina. Nel caso in cui le stesse sono richieste a termine già scaduto non sono da ritenersi valide ai fini del calcolo del compenso (Cass. Ord. 22621/2019).
Ai sensi dell’art 53 DPR 115/2002, quando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli.
Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle tabelle di cui all’allegato al D.M. 30.05.02, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni alta attività concernente i quesiti (art.29 dell’allegato D.M. 30.05.02).
Secondo tale principio, gli onorari sono comprensivi non solo della relazione con risultati, ma anche delle attività professionali espletate e degli strumenti utilizzati, anche a prescindere dalla particolare natura dell’incarico conferito.
Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei (art. 55, comma 2, DPR 115/02). Sono esclusi in ogni caso i rimborsi per il pagamento di soprattasse corrisposte in vetture per mancanza di biglietto o cambio classe.
A norma dell’art 55, comma 3, DPR 115/2002 le spese di viaggio con i mezzi aerei o mezzi straordinari possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate e documentate.
Le spese autostradali vengono rimborsate previa esibizione dei relativi scontrini di pedaggio.
È corrisposto un rimborso commisurato ad un quinto del prezzo medio di un litro di benzina nel periodo di riferimento moltiplicato per il numero dei chilometri tra sede di servizio e la sede di missione (l’art. 8 L. 417/78), come da certificato ACI attestante la distanza chilometrica del tragitto percorso. Per gli spostamenti all’interno della stessa località dove si svolge la missione non è dovuto alcun rimborso per spese di trasporto.
Ai sensi dell’art.56, co1 e 2, gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
L’art. 56 DPR 115/02, co 3, stabilisce che, se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’articolo 50. Il co. 4 dell’articolo 56 stabilisce che, quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all’incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.
La liquidazione del compenso a favore del collaboratore è a carico dell’ausiliario del magistrato che se ne avvale. Il compenso versato al collaboratore andrà indicato come spesa nella richiesta di liquidazione compensi, allegando la preventiva autorizzazione e la documentazione fiscale comprovante l’avvenuto pagamento.
L’art.168 comma 1 e l’art. 169 comma 1 D.P.R. n. 115 prevedono la necessità di adeguata motivazione dei decreti di pagamento emessi dai magistrati per la liquidazione dei corrispettivi agli ausiliari. Deve, quindi, sempre essere possibile ricostruire, con completezza di indicazioni, l’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (sentenza Corte di Cassazione n. 3964/2013, 29876/2019, 21963/2017, 20235/2009).
L’ art. 71 del D.P.R. 115/2002 dispone che le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte su domanda degli interessati da presentare all’autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168, a pena di decadenza, trascorsi 100 giorni dal compimento delle operazioni (per compimento delle operazioni deve intendersi il deposito della relazione peritale); trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno.
Al modello di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Al modello di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione (artt. 58 e 59 DPR 115/2002):
Ai sensi dell’art 43 DPR 115/2002, per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all’ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Al modello di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Al modello di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
L’emissione della fattura deve sempre seguire il decreto di pagamento esecutivo o provvisoriamente esecutivo.
L’istanza di liquidazione va presentata sempre on line, attraverso la piattaforma SIAMM – spese di giustizia (istanza web SIAMM).
A norma dell’art. 69 TUSG sono escluse dalle spese di giustizia: