La grazia è un provvedimento di clemenza individuale del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della Giustizia, che può estinguere, ridurre o commutare la pena inflitta con sentenza irrevocabile. Si tratta di un atto non giurisdizionale e riguarda il singolo caso, non categorie di reati o condannati.
È necessario che esista una sentenza di condanna passata in giudicato; senza sentenza irrevocabile la procedura non può iniziare.
La Procura Generale esprime un parere consultivo valutando motivi di giustizia, equità o umanità.
Se il richiedente è detenuto interviene anche il Magistrato di Sorveglianza che svolge le indagini istruttorie, acquisisce il parere del Procuratore Generale e trasmette il fascicolo al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.
Possono presentare l’istanza: il condannato, un prossimo congiunto, il convivente, il tutore o curatore, un avvocato o altro rappresentante munito di procura.
La procedura può anche essere avviata d’ufficio dalle autorità competenti.
L’istanza va depositata in carta semplice con dati anagrafici, indicazione della sentenza (numero, data, autorità giudicante) e le ragioni della domanda.
La copia documento d’identità, sentenza di condanna, certificati medici, documentazione sul comportamento del condannato, relazioni sociali o lavorative, procure o deleghe.
Sì, è gratuito
No, il condannato detenuto o internato presenta la domanda di grazia all’Ufficio di Sorveglianza competente per il luogo di detenzione della pena.
Soltanto il condannato con sentenza irrevocabile ma non detenuto o non internato può presentare l’istanza alla Procura Generale.
Il Ministro della Giustizia esamina la documentazione e i pareri acquisiti e può proporre al Presidente della Repubblica la concessione della grazia; la decisione finale spetta al Capo dello Stato. Se concessa, la grazia è emanata con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e il pubblico ministero cura l’esecuzione, compresa la liberazione se prevista.
Con la concessione la pena può essere estinta in tutto o in parte, commutata in una pena meno grave o ridotta nella misura stabilita dal decreto; le modalità esecutive seguono la normativa vigente.
Non esistono termini fissi: i tempi variano in base alla complessità del caso, agli accertamenti richiesti e al coinvolgimento di uffici esterni, perciò non è possibile fornire una stima standard.
Se vuoi, posso trasformare queste FAQ in un volantino o in un testo pronto per il sito dell’Ufficio Affari Penali di Napoli.