La avocazione è il potere del Procuratore Generale di assumere le indagini quando sussiste una stasi o inerzia del pubblico ministero; è disposta con decreto motivato e ha limiti temporali e procedurali stabiliti dalla legge.
L’avocazione può essere disposta se il pubblico ministero non ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini, non ha esercitato l’azione penale o non ha chiesto l’archiviazione entro i termini di legge; può intervenire anche nei casi di mancato coordinamento tra uffici o di rigetto di richieste di differimento del deposito
I soggetti che possono presentare direttamente la richiesta sono:
La richiesta va redatta in carta semplice e deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente e da eventuali documenti che supportano l'istanza.
Se l’istanza è presentata tramite avvocato, è necessario il deposito della procura conferita al difensore.
Il procedimento ha due fasi distinte:
Se l'istanza viene accolta, il Procuratore Generale si sostituisce a tutti gli effetti al Pubblico Ministero. Sarà quindi suo compito portare a termine il procedimento compiendo tutti gli atti d'indagine necessari entro i termini stabiliti dalla legge.