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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Liquidazione fatture per intercettazioni

Liquidazione dei compensi  per i servizi di intercettazione e per il noleggio dei relativi apparati

Cos'è

È la procedura per ottenere la liquidazioni dei compensi dovuti per i servizi di intercettazione e il noleggio dei relativi apparati da parte di operatori di telecomunicazioni e di fornitori dei servizi di noleggio e assistenza tecnica a supporto delle attività di intercettazione (telefonica, tra presenti e telematica), di video sorveglianza e di pedinamento elettronico (cap. 1363).

Il servizio gestisce le richieste di pagamento per le attività svolte nel procedimento penale, su richiesta di un Sostituto Procuratore Generale, comprensivo dei rapporti con gli aventi diritto, dell’annotazione dell’iter della spesa nel registro delle spese anticipate mod. 1/A SG e dell’avvenuto pagamento, dell’invio del provvedimento di liquidazione al Funzionario delegato per il pagamento.

Chi può richiederlo

  • Operatori di telecomunicazioni per la liquidazione delle spese relative alle prestazioni obbligatorie fornite ex art. 96 d.lgs. 259/2003;
  • Società e ditte per la liquidazione delle spese relative alle forniture di servizi di noleggio e assistenza tecnica a supporto delle attività di intercettazione, di videosorveglianza e di pedinamento elettronico.

Come si richiede

Completata l'attività, l’azienda interessata deve inserire l’istanza di pagamento sulla piattaforma “Liquidazione spese di giustizia e istanze Pinto” - raggiungibile tramite il Portale dei servizi telematici all’indirizzo https://pst.giustizia.it o direttamente al seguente link: https://lsg.giustizia.it/SIAMM/IstanzaWEB/.

Per l’invio della istanza di liquidazione seguire la procedura illustrata sotto la voce “Istanza web SIAMM”. 

Fino a diverse indicazioni, andrà altresì inviata all’ufficio la documentazione relativa alla richiesta di pagamento avendo cura di oscurare tutti i dati riservati presenti, eventuali giustificativi dei costi per i quali si chiede la liquidazione nonché la richiesta di liquidazione che non dovrà intendersi sostituita dal pdf generato dal sistema al termine delle operazioni di inserimento dell’istanza web.

Nell’istanza devono essere indicati:

  • i dati anagrafici del beneficiario;
  • i recapiti telefonici e telematici;
  • il numero del procedimento penale e il magistrato competente, il codice univoco di riferimento costituito dall’indicazione dell’Autorità giudiziaria e del numero RIT (numero/anno) abbinato al servizio reso, in mancanza del quale l’istanza verrà respinta;
  • il periodo di inizio e fine servizio;
  • il dettaglio delle somme richieste, come da listino allegato al DM 6 ottobre 2022 (in alternativa, la fattura pro forma).

Eseguiti i controlli di competenza, l’ufficio competente procede all’importazione dell’istanza e alla gestione della procedura di liquidazione.

La fattura elettronica potrà essere inviata solo nel momento in cui comparirà sul medesimo sistema web la dicitura “provvedimento lordo esecutivo”. La fattura elettronica dovrà essere inviata attraverso il sistema SDI, in base alle disposizioni legislative vigenti (D.M. 3/4/2013 N. 55) intestata a:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Piazza Falcone e Borsellino (ex piazza E. Cenni) – NPG - 80143 Napoli
P.IVA e C.F. 80017760630
Il codice IPA che dovrà essere indicato per le spese di giustizia è GU14K6.

Nella fattura dovrà essere riportato:

  •  il numero di ISTANZA SIAMM (non il numero di istanza web) che il sistema genera e indica chiaramente dopo l’importazione dell’istanza a cura della Segreteria competente e che segnala al beneficiario l’avvenuta acquisizione dell’istanza web; in mancanza, la fattura non potrà essere controllata e dovrà essere rifiutata;
  • l’IBAN su cui l’Ufficio verserà le somme spettanti.

Scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

Si rammenta che a partire dal 01/07/2017 la Pubblica Amministrazione è tenuta al versamento dell’IVA per i soggetti titolari di partita IVA, che, pertanto, devono emettere fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” da riportare all’interno della stessa fattura elettronica (D.L. 24 aprile 2017 n.190, abrogando il comma 2 dell’art. 17 ter del DPR 633/1972). Successivamente la documentazione viene inoltrata all’Ufficio del Funzionario delegato della Procura Generale che, dopo i controlli amministrativo-contabili, procede al pagamento.

Il creditore riceverà l’avviso di pagamento a cura di tale ultimo ufficio.

Competenza

  • Segreteria titolare del procedimento;
  • Ufficio del Funzionario delegato per le spese di giustizia.

Costi

Gratuito

Tempi

Entro 30 giorni in presenza della disponibilità dei fondi assegnati dall’ Amministrazione Centrale

Moduli

scheda anagrafica

 

Domande più frequenti

Al modello di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato (decreto di pagamento), completo di tutti i requisiti prescritti dal D.P.R. 115/02 sul quale devono essere apposti, da parte del funzionario responsabile dell’ufficio spese di giustizia, l’annotazione della iscrizione nel registro mod. 1/A/SG, il numero e la data di iscrizione nonché l’importo della spesa annotata nel già menzionato registro. Nel decreto, il magistrato, dovrà altresì riportare gli estremi dell’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati, all’intercettazione o al noleggio delle annesse apparecchiature o convalida da parte del GIP, dare atto dell’inizio e della fine dell’intercettazione o del noleggio ed eventuali proroghe e della congruità delle somme richieste con gli importi previsti dal D.M. 6 ottobre 2022 ed infine indicare l’eventuale provvisoria esecutività o, laddove l’ipotesi non ricorra, l’attestazione di esecutività a cura della segreteria, ai sensi del T.U. 115/2002.
  • Copia dell’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati, all’intercettazione o al noleggio delle annesse apparecchiature o copia della convalida da parte del GIP;
  • Copia della documentazione attestante la data dell’inizio e della fine dell’intercettazione o del noleggio rilasciata dagli organi di PG;
  • Copia della documentazione attestante eventuali proroghe;
  • la fattura della ditta che ha effettuato l’intercettazione o ha concesso in noleggio le apparecchiature.
  • copia dell’istanza di liquidazione dell’ausiliario, da presentare sempre con istanza web attraverso la piattaforma SIAMM.

Si. Il funzionario responsabile spese di giustizia dovrà apporre un visto di corrispondenza e attestare la regolarità delle somme per le quali si chiede la liquidazione in relazione alla natura ed alla durata dell’attività con correlato controllo all’ attinenza rispetto al vigente tariffario.

Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 168, comma 3.

Con riferimento alla determinazione degli importi liquidati per le intercettazioni, si applicano le tariffe previste dai tariffari vigenti, distinti in base alle tipologie di prestazioni rese.

Per le operazioni di intercettazione telefoniche e per le prestazioni funzionai alle operazioni di intercettazione (noleggio apparati) si fa riferimento al “listino delle prestazioni obbligatorie fornite dagli operatori di telecomunicazioni” di cui al D.M. 6 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 1, commi 89 e 90 della legge 23 giugno 2017, n. 103). 

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