Richiesta mandato di arresto europeo diretta alla consegna di una Persona ad altro Stato UE (Legge 22 aprile 2005, n.69)
Il mandato di arresto europeo è “una decisione giudiziaria” emessa da uno Stato membro (dell’Unione europea) in vista dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura privativa di libertà.
Questa procedura sostituisce l’istituto dell’estradizione per i Paesi aderenti all’Ue.
La procedura MAE è definita passiva quando un’Autorità di uno Stato membro Ue richiede all’Autorità italiana la consegna di una persona presente nel suo territorio. Il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro Ue, lo trasmette senza ritardo al Presidente della Corte di Appello. Il Presidente della Corte di appello ne dà immediata comunicazione al Procuratore Generale. Dopodiché il Presidente della Corte riunisce la Corte di Appello e, sentito il Procuratore Generale, procede all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria. Nei casi in cui non è disposta alcuna misura cautelare, il Presidente della Corte di Appello, sentito l’estradando, fissa con decreto l’udienza per la decisione. Tale decreto è comunicato al Procuratore Generale almeno cinque giorni prima dell’udienza. All’esito la Corte decide sulla consegna.
Nel caso di procedura avviata sulla base di un’informazione Schengen, la polizia dà comunicazione dell’arresto al Ministero della giustizia e trasmette, entro ventiquattro ore, il verbale di arresto alla Corte di Appello, Entro le 48 ore, decorrenti dalla ricezione del verbale dell’arresto, il Presidente della Corte di Appello fissa udienza di convalida, dandone comunicazione al Procuratore Generale. Entro 20 giorni dalla convalida, la Corte di Appello fissa udienza per decisione sulla consegna, dandone comunicazione anche al Procuratore Generale. La Corte decide sulla consegna con sentenza, se la persona non ha espresso il consenso. Se invece la persona ha manifestato il proprio consenso, la Corte decide con ordinanza.
Il mandato di arresto europeo non è eseguito se il fatto è punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima inferiore a dodici mesi. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.
Il mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna deve contenere le seguenti informazioni:
Il Ministero della Giustizia trasmette le istanze degli Stati dell’UE che richiedono la consegna.
Eventuali istanze sono da destinarsi agli indirizzi pec: prot.pg.napoli@giustiziacert.it o mandatoarrestoeuropeo.pg.napoli@giustiziacert.it
Ufficio Affari Penali Internazionali