Richiesta di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra Paesi UE (D.Lgs. 37/2016)
Il decreto legislativo n. 37 del 2016 attua nell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell’Unione Europea.
Altro Stato membro dell’Unione europea tramette alla Procura Generale le decisioni sulle sanzioni pecuniarie da eseguire, corredate dal certificato tradotto in lingua italiana. Il Procuratore Generale, valutata la sussistenza delle condizioni, propone, senza ritardo, istanza di riconoscimento alla Corte di Appello. La Corte, fissata la data dell’udienza, si pronuncia entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisone straniera.
La Procura Generale attiva la procedura di riconoscimento su richiesta dello Stato Estero.
Eventuali istanze sono da destinarsi agli indirizzi pec: prot.pg.napoli@giustiziacert.it o mandatoarrestoeuropeo.pg.napoli@giustiziacert.it
Ufficio Affari Penali Internazionali