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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Procedura di rinuncia alla giurisdizione

Richiesta di rinuncia alla giurisdizione (D.P.R. 2 dicembre 1956, N. 1666)

Cos'è

IL Decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1956, n. 1666 ha approvato il regolamento relativo all’applicazione dell’art VII della Convenzione fra Gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. La suddetta normativa trova applicazione nei casi di reati commessi nel territorio dello “Stato ricevente” – es. Italia- dai militari o da personale NATO (North Atlantic Treaty Organization) e dalle persone a loro carico (es. coniuge e figli dei militari e del personale civile della Nato). In particolare, il D.P.R prevede che lo Stato ricevente – es. Italia- possa rinunciare al potere giurisdizionale su richiesta presentata dall’autorità straniera cui appartengono i militari o il personale Nato e le persone a loro carico.

Chi può richiederlo

La procedura di rinuncia alla giurisdizione può essere attivata dal Ministero della Giustizia su richiesta dei seguenti soggetti:

  • Ministero degli affari esteri;
  • Procuratore della Repubblica titolare dell’indagine;
  • Giudice che procede (dopo la chiusura delle indagini preliminare).

Le relative istanze sono inoltrate alla Procura Generale che sulla questione rende parere al Ministero della Giustizia.

Come si richiede

Eventuali istanze sono da destinarsi agli indirizzi pec: prot.pg.napoli@giustiziacert.it o affaripenali.pg.napoli@giustiziacert.it

Competenza

Ufficio Affari Penali Internazionali

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