Richiesta di rinuncia alla giurisdizione (D.P.R. 2 dicembre 1956, N. 1666)
IL Decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1956, n. 1666 ha approvato il regolamento relativo all’applicazione dell’art VII della Convenzione fra Gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. La suddetta normativa trova applicazione nei casi di reati commessi nel territorio dello “Stato ricevente” – es. Italia- dai militari o da personale NATO (North Atlantic Treaty Organization) e dalle persone a loro carico (es. coniuge e figli dei militari e del personale civile della Nato). In particolare, il D.P.R prevede che lo Stato ricevente – es. Italia- possa rinunciare al potere giurisdizionale su richiesta presentata dall’autorità straniera cui appartengono i militari o il personale Nato e le persone a loro carico.
La procedura di rinuncia alla giurisdizione può essere attivata dal Ministero della Giustizia su richiesta dei seguenti soggetti:
Le relative istanze sono inoltrate alla Procura Generale che sulla questione rende parere al Ministero della Giustizia.
Eventuali istanze sono da destinarsi agli indirizzi pec: prot.pg.napoli@giustiziacert.it o affaripenali.pg.napoli@giustiziacert.it
Ufficio Affari Penali Internazionali