Procedura per la presentazione dell'istanza di grazia
La grazia è un atto di clemenza individuale del Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.), controfirmato dal Ministro della Giustizia (art. 89 Cost.).
Si tratta di un provvedimento non giurisdizionale che può estinguere, ridurre o commutare la pena inflitta a un singolo condannato. A differenza di misure collettive come amnistia o indulto, la grazia riguarda esclusivamente il caso individuale e può essere motivata da ragioni di equità, umanità o giustizia.
La Procura Generale svolge funzioni istruttorie e fornisce un parere consultivo sulla richiesta di grazia, valutando l’esistenza di motivi di giustizia, equità o umanità. Tale parere non è vincolante per il Ministro, ma è elemento rilevante nella valutazione complessiva della domanda.Presupposto per l’inizio della procedura è la sussistenza di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
La procedura varia in base alla condizione del richiedente:
Con la concessione della grazia la pena può:
Il decreto di grazia, una volta emanato, produce effetti esecutivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La domanda di grazia può essere presentata da:
La procedura può anche essere avviata d’ufficio dalle autorità competenti.
La richiesta di grazia è depositata in carta semplice contenente i dati anagrafici del richiedente, l’indicazione della sentenza (numero, data, autorità giudicante) e le ragioni della domanda.
Allegati utili: copia del documento d’identità, sentenza di condanna, certificati medici, documentazione sul comportamento del condannato, relazioni sociali o lavorative, eventuali procure o deleghe.
Per la presentazione alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli sono previste le seguenti modalità:
Anche gli Uffici di sorveglianza possono inviare il fascicolo digitale di grazia all’indirizzo pec affaripenali.pg.napoli@giustiziacert.it.
Ufficio Affari Penali
Gratuito
Non sono previsti termini fissi per la conclusione del procedimento: i tempi variano in funzione della complessità del caso, degli accertamenti richiesti e del coinvolgimento di uffici esterni.
La grazia è un provvedimento di clemenza individuale del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della Giustizia, che può estinguere, ridurre o commutare la pena inflitta con sentenza irrevocabile. Si tratta di un atto non giurisdizionale e riguarda il singolo caso, non categorie di reati o condannati.
È necessario che esista una sentenza di condanna passata in giudicato; senza sentenza irrevocabile la procedura non può iniziare.
La Procura Generale esprime un parere consultivo valutando motivi di giustizia, equità o umanità.
Se il richiedente è detenuto interviene anche il Magistrato di Sorveglianza che svolge le indagini istruttorie, acquisisce il parere del Procuratore Generale e trasmette il fascicolo al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.
Possono presentare l’istanza: il condannato, un prossimo congiunto, il convivente, il tutore o curatore, un avvocato o altro rappresentante munito di procura.
La procedura può anche essere avviata d’ufficio dalle autorità competenti.
L’istanza va depositata in carta semplice con dati anagrafici, indicazione della sentenza (numero, data, autorità giudicante) e le ragioni della domanda.
La copia documento d’identità, sentenza di condanna, certificati medici, documentazione sul comportamento del condannato, relazioni sociali o lavorative, procure o deleghe.
Sì, è gratuito
No, il condannato detenuto o internato presenta la domanda di grazia all’Ufficio di Sorveglianza competente per il luogo di detenzione della pena.
Soltanto il condannato con sentenza irrevocabile ma non detenuto o non internato può presentare l’istanza alla Procura Generale.