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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli

Liquidazione onorari CTU - Interpreti – Traduttori

Liquidazione dei compensi e delle indennità spettanti a consulenti tecnici, interpreti, traduttori, ecc.

Cos'è

È la procedura per ottenere la liquidazione dei compensi e delle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, interpreti, traduttori, imprese di demolizione ex art 169 TUSG o anche custodi liquidati dal magistrato presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dal competente ufficio del Funzionario delegato alle spese di giustizia (cap. 1360).

Il servizio di liquidazione delle spese di giustizia consiste, pertanto, nella ricezione delle istanze di liquidazione di CTU, interpreti, traduttori, imprese di demolizione ex art 169 TUSG o anche custodi nominati da un Sostituto Procuratore Generale e nella relativa gestione, fino all’invio al Funzionario Delegato, comprensiva dell’annotazione dell’iter della spesa nel registro delle spese anticipate mod. 1/A SG e dell’avvenuto pagamento, dei rapporti con gli aventi diritto e dell’invio tramite mail della Certificazione Unica nell’anno di competenza.

Chi può richiederlo

Consulenti, periti, interpreti, traduttori, imprese di demolizione ex art 169 TUSG e custodi.

Come si richiede

Completata l'attività, l'avente diritto (beneficiario) deve inserire l’istanza di pagamento sulla piattaforma “Liquidazione spese di giustizia e istanze Pinto” - raggiungibile tramite il Portale dei servizi telematici all’indirizzo https://pst.giustizia.it o direttamente al seguente link: https://lsg.giustizia.it/SIAMM/IstanzaWEB/ - comprensiva della documentazione giustificativa (verbale di conferimento, proroghe, depositato della CTU, eventuale fattura proforma, comprensiva della richiesta di liquidazione che non dovrà ritenersi sostituita dal pdf generato dal sistema al termine delle operazioni di inserimento dell’istanza web).

Per l’invio della istanza di liquidazione seguire la procedura illustrata sotto la voce “Istanza web SIAMM”.

Eseguiti i controlli di competenza, l’ufficio competente procede all’importazione dell’istanza e alla gestione della procedura di liquidazione.

Nel caso in cui il creditore sia titolare di P. IVA, la fattura elettronica potrà essere inviata solo nel momento in cui comparirà sul medesimo sistema web la dicitura “provvedimento lordo esecutivo”. La fattura elettronica dovrà essere inviata attraverso il sistema SDI, in base alle disposizioni legislative vigenti (D.M. 3/4/2013 N. 55) intestata a:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Piazza Falcone e Borsellino (ex piazza E. Cenni) – NPG - 80143 Napoli
P.IVA e C.F. 80017760630
Il codice IPA che dovrà essere indicato per le spese di giustizia è GU14K6.

Nella fattura dovrà essere riportato:

  • il numero di ISTANZA SIAMM (non il numero di istanza web) che il sistema genera e indica chiaramente dopo l’importazione dell’istanza a cura della Segreteria competente e che segnala al beneficiario l’avvenuta acquisizione dell’istanza web; In caso contrario, la fattura non potrà essere controllata e dovrà essere rifiutata;
  • l’IBAN su cui l’Ufficio verserà le somme spettanti.

Scissione dei pagamenti (c.d. split payment)

Si rammenta che a partire dal 01/07/2017 la Pubblica Amministrazione è tenuta al versamento dell’IVA per i soggetti titolari di partita IVA, che, pertanto, devono emettere fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” da riportare all’interno della stessa fattura elettronica (D.L. 24 aprile 2017 n.190, abrogando il comma 2 dell’art. 17 ter del DPR 633/1972). Successivamente, la documentazione viene inoltrata all’Ufficio del Funzionario delegato della Procura Generale che, dopo i controlli amministrativo-contabili, procede al pagamento.

Il creditore riceverà l’avviso di pagamento a cura di tale ultimo ufficio (sull'indirizzo di posta elettronica ordinaria che il beneficiario avrà cura di indicare).

Competenza

  • Segreteria titolare del procedimento;
  • Ufficio del Funzionario delegato per le spese di giustizia.

Costi

Gratuito

Tempi

Entro 30 giorni in presenza della disponibilità dei fondi assegnati dall’ Amministrazione Centrale.

Moduli

istanza di liquidazione

 

Domande più frequenti

L’art. 49 D.P.R. 115/2002 stabilisce che agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

Ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 115/2002, la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 30 maggio 2002). Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti e tengono conto della natura pubblicistica dell'incarico.

Il ricorso alle liquidazioni in base al criterio delle vacazioni deve ritenersi un criterio a carattere residuale (art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319 e art. 1 dell’allegato al D.M. 30 maggio 2002), la cui applicazione è consentita solo nel caso in cui non sia possibile la determinazione degli onorari ricorrendo alle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi, di quelli variabili e di quelli a percentuale (art. 50 DPR 115/2002).

La vacazione è di due ore.

L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L’onorario per la vacazione non si divide per metà; trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente.

Non possono essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Il limite del riconoscimento di un numero massimo di quattro vacazioni giornaliere attribuibili all’ausiliario non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve risultare dagli atti e dal verbale delle operazioni il numero delle vacazioni.

Il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione (art. 4 Legge 8 luglio 1980, n. 319)

Con sentenza n. 16 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980 n. 319 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Pertanto, per le vacazioni successive alla prima, l’importo da considerare per singola vacazione è pari ad euro 14,68.

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