Se, in tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato all'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, debba essere operata nella misura unitaria di un terzo ovvero debba essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni nella misura della metà e su quelli disposti per i delitti nella misura di un terzo.
Se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.